Statuto

ASSOCIAZIONE TREMEMBE’ ONLUS

 

Esente dall’imposta di registro e di bollo ex

 

art.82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

 

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

“Associazione di Volontariato Internazionale Tremembè ODV

 

 

 

Titolo I                                                                                 

Costituzione e scopi

 

Art.1 - Denominazione-sede-durata

 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione di Volontariato Internazionale Tremembè ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.                                                                                                                                          

5. L’Associazione ha durata illimitata.

 Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione di Volontariato Internazionale Tremembè ODV” oppure “Associazione di Volontariato Internazionale Tremembè organizzazione di volontariato”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

 

Art.3 - Scopi

 1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

 2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

 3. Essa opera nei seguenti settori:

 a)     cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

 b)     beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 c)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 d)     promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

 4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

 a)     fornire aiuto e sostegno alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi poveri e in via di sviluppo, intervenendo per porre fine o comunque per alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali individui sono costretti a convivere ogni giorno;

 b)     attivare iniziative di cooperazione solidale rivolte alle aree impoverite del pianeta, ed in particolar modo mirate a sostenere azioni di autosviluppo locale;

 c)     promuovere, tra la cittadinanza ed in particolare quella in età scolare, l’educazione alla cooperazione, alla mondialità e alla solidarietà per facilitare la convivenza e lo sviluppo di una società multietnica e multiculturale;

 d)     favorire, con azioni mirate, uno sviluppo (culturale, sociale, ambientale ed economico) compatibile e sostenibile, sul piano locale e globale;

 e)     sensibilizzare alla cittadinanza attiva, promuovendo luoghi e comportamenti di partecipazione;

 f)      favorire una cultura attenta all’interazione tra chi viaggia e la comunità ospitante, rispettosa delle culture e stili di vita altrui;

 g)     sviluppare una mentalità solidale e di scambio, incline a stabilire rapporti continuativi di cooperazione;

 h)     valorizzare le risorse esistenti al servizio della cooperazione allo sviluppo, presenti sul territorio provinciale, nazionale e comunitario per una più efficace ed equa soluzione delle problematiche collegate allo squilibrato sviluppo del nostro pianeta;

 i)      svolgere attività di solidarietà, a favore di enti senza scopo di lucro, residenti in Italia o all’estero, che perseguono finalità e scopi analoghi o similari a quelli dell’Associazione;

 j)      sviluppare sul territorio locale, con i mezzi più opportuni, la conoscenza, la valorizzazione e l’integrazione delle culture di altri paesi .

   

Art.4 - Attività

 1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

 a)     promuovere e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l’invio sul posto di esperti e volontari;

 b)     raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono nei Paesi poveri beni di prima necessità quali, ad esempio, cibo, denaro, vestiti, medicine, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;

 c)     sostenere mediante progetti e/o donazioni l’istituzione di centri di aggregazione per l’infanzia, i giovani e le donne;

 d)     promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, interventi nelle scuole, circoli ricreativi, gruppi associativi, convegni, serate a tema, cineforum;

 e)     promuovere ed organizzare iniziative di carattere formativo, quali ad esempio corsi e moduli formativi di sensibilizzazione sugli aspetti tradizionali linguistici, musicali, alimentari e artistici dei paesi stessi;

 f)      redigere, pubblicare e raccogliere testi, articoli, testimonianze, documenti e materiali audiovisivi sui temi della cultura, delle tradizioni, della storia e del contesto economico - sociale dei paesi del mondo impoverito;

 g)     curare la redazione di magazine, articoli, periodici, riviste ed altre pubblicazioni, anche al fine di informare in merito alle attività dell’Associazione;

 h)     promuovere il confronto con le realtà di rete in ambito locale e internazionale;

 i)      promuovere e sviluppare le forme di “turismo responsabile” a basso impatto socioculturale e ambientale, anche attraverso l’utilizzo di social network;

 j)      collaborare con altre associazioni presenti sul territorio per sviluppare, anche mediante forme di gemellaggio, azioni coordinate e metodologie sperimentali negli ambiti della cooperazione e della solidarietà;

 k)     creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

 l)      svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

 2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

 3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

  

Titolo II

 Norme sul rapporto associativo

 Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

 1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

  

Art.6 - Associati

 1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

 4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

  

Art.7 - Procedura di ammissione

 1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione.In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

 2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

 3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

 4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 0 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

  

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

 1. Gli associati hanno il diritto di:

 a)     partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

 b)     essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

 c)     esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

 2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa,fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

 3. Gli associati hanno il dovere di:

 a)     adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

 b)     rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

 c)     versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

   

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

 1. La qualità di associato si perde per:

 a)     recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

 b)     mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 360 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

 2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

 a)     comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

 b)     persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

 c)     aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giornidalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giornidal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

 4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

 Titolo III

 Norme sul volontariato

 Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

  

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

 2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  

 3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

   

Titolo IV

 Organi sociali

 Art.12 - Organi dell’Associazione

 1. Sono organi dell’Associazione:

 a)     l’Assemblea dei soci;

 b)     l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

 c)     il Presidente;

 d)     l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

 Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

 a)     su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

 b)     su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

 Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giornidalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorniprima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

 5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

 6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

 7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

   

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

 1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

 a)     approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

 b)    approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

 c)     approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

 d)    determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

 e)     eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

 f)      eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

g)    decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

h)    approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

i)      deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

j)      deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

 

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

$          a)     deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

            b)     deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

 

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli stessi.

 

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

 

Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

 2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesinel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

  

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici) , secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili . Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

  

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

   

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

 a)     redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 b)    redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 c)     redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 d)    nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

 e)     decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

 f)      redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 g)    decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

 h)    deliberare la convocazione dell’Assemblea;

 i)      decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

 j)      ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

 k)    curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

 l)      deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

 m)   adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

 n)    adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

  

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

 1. La carica di Consigliere si perde per:

 a)     dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

 b)    revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

 c)     sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

 d)    perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

 3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giornidalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

   

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

 2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.

 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile .Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

 a)     firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

 b)    curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 c)     adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

 d)    convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

                     

 Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

 1. La carica di Presidente si perde per:

 a)     dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

 b)    revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

 c)     sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

 d)    perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

 2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

   

Art.23 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

 1. L’organo di controllo, qualora nominato, può essere formato da un unico componente oppure da 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I componenti dell’organo di controllo sono eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

 2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile .

 3. Qualora si tratti di un organo collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

 4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

 6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

   

Art.24 - Competenze dell’ organo di controllo

 1. È compito dell’organo di controllo:

 a)     vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

 b)     vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

 c)     esercitare il controllo contabile;

 d)     esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

 e)     attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

 f)      partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

 2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

 3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

   

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

 1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 2. I Consiglieri e i componenti dell’organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

 Titolo V

 I libri sociali

 Art.26 - Libri sociali e registri

 1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

 a)     il libro degli associati;

 b)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

 c)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

 3. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

  

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

 1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  

Art.28 - Risorse economiche

 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 a)     quote associative;

 b)    contributi pubblici e privati;

 c)     donazioni e lasciti testamentari;

 d)    rendite patrimoniali;

 e)     attività di raccolta fondi;

 f)      rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

 g)    proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

 h)    ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

 2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore.

  

Art. 29 - Bilancio di esercizio

 1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare .

 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

 

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

 

 

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

 

 

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